Art. 5.
                      Tipi di licenza di pesca
 
  1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:
   a) licenza di tipo A:
    autorizza  i  pescatori  di professione all'esercizio della pesca
con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque  di
categoria  "A".  Il  richiedente  e'  tenuto  a  dimostrare di essere
iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge
dello Stato 13 marzo, 1958, n. 250. Il possessore  della  licenza  di
tipo  "A"  puo',  altresi',  esercitare  la  pesca  in tutte le acque
utilizzando gli attrezzi  consentiti con la licenza di tipo "B";
   b) licenza dl tipo B:
    autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque
interne, con canna, con o  senza  mulinello,  con  uno  o  piu'  ami,
tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della
maglia non deve essere inferiore a mm. 10;
   c) licenza di tipo C):
    autorizza  l'esercizio  della pesca in tutte le acque interne con
canna, con uno o piu' ami, e con bilancia di lato non superiore  a  m
1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
   d) licenza di tipo D):
    autorizza,  per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri,
con canna, con o senza mulinello, con uno o piu'  ami,  tirlindana  e
bilancia  di  lato  non  superiore a m 1,50. Il lato della maglia non
deve essere inferiore a mm 10.
  2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata  in  vigore
della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.