Art. 5. Tipi di licenza di pesca 1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi: a) licenza di tipo A: autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria "A". Il richiedente e' tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo, 1958, n. 250. Il possessore della licenza di tipo "A" puo', altresi', esercitare la pesca in tutte le acque utilizzando gli attrezzi consentiti con la licenza di tipo "B"; b) licenza dl tipo B: autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; c) licenza di tipo C): autorizza l'esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o piu' ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10; d) licenza di tipo D): autorizza, per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10. 2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.