Art. 6.
                           S a n z i o n i
 
  1.  Chiunque  eserciti  la  pesca senza la licenza prescritta o con
licenza scaduta ovvero con licenza valida senza  aver  provveduto  al
pagamento della relativa tassa e' soggetto al pagameno della sanzione
amministrativa  da  un  minimo  pari  al doppio ad un massimo pari al
sestuplo della tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca  praticata
al momento.
  2.  In  caso  di  recidiva,  le  sanzioni  sono  raddoppiate  ed il
Presidente   dell'amministrazione    provinciale    competente    per
territorio,  puo'  disporre  per  il  ritiro  o  la sospensione della
concessione della licenza per mesi dodici.
  3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore  incorre
nella  sanzione  amministrativa  da  L.10.000  a L 60.000, sempre che
provveda ad esibire detta licenza all'ufficio dell'agente accertatore
o alla amministrazione provinciale competene per territorio entro  il
termine di giorni otto.
  4. Il presidente della provincia esercita il potere di sospensione,
di  revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza
di pesca nei casi previsti dalla presente legge.