Art. 6. S a n z i o n i 1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta o con licenza scaduta ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento della relativa tassa e' soggetto al pagameno della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca praticata al momento. 2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, puo' disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della licenza per mesi dodici. 3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da L.10.000 a L 60.000, sempre che provveda ad esibire detta licenza all'ufficio dell'agente accertatore o alla amministrazione provinciale competene per territorio entro il termine di giorni otto. 4. Il presidente della provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge.