Art. 8. Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale - Autorizzazione 1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della Giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consultiva regionale. 2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa. 3. Le immissioni di cui al comma l possono essere ripetute, con le stesse modalita', se l'esperimento e' risultato conforme alle finalita' della presente legge. 4. E' consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l'immissione nelle acque di categoria "A" e "B" di salmonidi della specie "iridea". 5. La, violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L l.000.000 a L 6.000.000.