Art. 8.
      Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale -
                           Autorizzazione
 
  1.  Ogni  immissione  di  specie ittiche estranee alla fauna locale
nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente
della Giunta regionale,  sentito  la  commissione  tecnico-consultiva
regionale.
  2.  A  tutela  del  patrimonio  ittico  preesistente, le immissioni
sopraddette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente  il
patrimonio  ittico  ed  in forma sperimentale e controllata in bacini
delimitati  secondo  le  prescrizioni  indicate   nell'autorizzazione
stessa.
  3.  Le immissioni di cui al comma l possono essere ripetute, con le
stesse  modalita',  se  l'esperimento  e'  risultato  conforme   alle
finalita' della presente legge.
  4.   E'   consentito,  solo  per  le  gare  di  pesca  regolarmente
autorizzate, l'immissione nelle acque  di  categoria  "A"  e  "B"  di
salmonidi della specie "iridea".
  5.  La,  violazione  delle  disposizioni  del  presente articolo e'
punita con la sanzione amministrativa da L l.000.000 a L 6.000.000.