Art. 9.
                         Controlli sanitari
 
  1. La fauna ittica proveniente da catture e da  allevamenti,  prima
di  essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di
controllo sanitario da parte del sanitario  della  A.S.L.  competente
per  territorio  atto  a  valutare anche la sussistenza dei requisiti
sanitari  previsti dalla normativa vigente.
  2. Il pesce e gli  animali  acquatici  rinvenuti  morti  nei  corpi
idrici,  o  in  stato  fisico anormale, devono essere consegnati alla
sruttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio
alla sezione  diagnostica di un laboratorio  riconosciuto  a  livello
regionale.
  3.  In  caso di epizoozia, su proposta dell'Unita' sanitari locale,
vengono disposti gli interventi tecnici da  adottare  a  salvaguardia
del patrimonio ittico.
  4.  Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere
data immedia comunicazione agli assessorati regionali competenti  per
materia ed alla provincia competente per territorio.
  5.  La violazione delle disposizioni di cui al comma l del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L 1.000.000 a L.
6.000.000.