Art. 9. Controlli sanitari 1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della A.S.L. competente per territorio atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. 2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati alla sruttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale. 3. In caso di epizoozia, su proposta dell'Unita' sanitari locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico. 4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immedia comunicazione agli assessorati regionali competenti per materia ed alla provincia competente per territorio. 5. La violazione delle disposizioni di cui al comma l del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L 1.000.000 a L. 6.000.000.