Art. 2. Conferimento, trinciatura e interramento delle stoppie 1. Al fine di una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, per ridurre il rischio di danni che la pratica dell'incendio puo' arrecare al patrimonio boschivo e per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche - fisiche - meccaniche dei terreni, la Regione Moilse concede un contributo di 80.000 L./Ha e per un importo massimo di L. 800.000, a favore degli agricoltori che provvedono alla eliminazione delle stoppie tramite la trinciatura e successivo interramento mediante aratura, oppure a consegnare la paglia ad imprese di trasformazione e/o riutilizzo (cartiere, aziende agrarie, ecc.). 2. La Giunta regionale provvede entro il 31 maggio di ogni anno a stabilire le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' ad aggiornare eventualmente l'entita' del contributo. 3. Gli agricoltori che destinano a cereali una superficie aziendale inferiore ad ettari 1, sono esclusi dai contributi di cui al comma 1.