Art. 2.
       Conferimento, trinciatura e interramento delle stoppie
 
  1.  Al  fine  di una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio,
per ridurre il rischio di danni che  la  pratica  dell'incendio  puo'
arrecare  al  patrimonio  boschivo  e  per conservare e migliorare le
caratteristiche chimiche -  fisiche  -  meccaniche  dei  terreni,  la
Regione Moilse concede un contributo di 80.000 L./Ha e per un importo
massimo di L. 800.000, a favore degli agricoltori che provvedono alla
eliminazione  delle  stoppie  tramite  la  trinciatura  e  successivo
interramento mediante aratura,  oppure  a  consegnare  la  paglia  ad
imprese  di trasformazione e/o riutilizzo (cartiere, aziende agrarie,
ecc.).
  2. La Giunta regionale provvede entro il 31 maggio di ogni  anno  a
stabilire  le  modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma
1, nonche' ad aggiornare eventualmente l'entita' del contributo.
  3. Gli agricoltori che destinano a cereali una superficie aziendale
inferiore ad ettari 1, sono esclusi dai contributi di cui al comma 1.