Art. 3.
                      Bruciatura delle stoppie
 
  1. Le operazioni di bruciatura  delle  stoppie  non  possono  avere
luogo  prima del 15 luglio di ogni anno nel rispetto dell'art. 59 del
testo unico in materia di pubblica sicurezza del 1932.
  2. I comuni sono tenuti secondo  le  caratteristiche  altimetriche,
climatiche  e  produttive  dei  propri  territori,  ad individuare un
periodo non superiore a giorni venti entro il  quale  autorizzare  la
bruciatura delle stoppie ai sensi della presente legge.
  3. Per fina1ita' relative alla elaborazione ed attuazione del piano
regionale  antincendio e per esigenze di pubblica sicurezza, i comuni
sono tenuti ad inviare all'Assessorato  regionale  all'agricoltura  e
foreste  -  Settore  foreste,  ai coordinamenti provinciali del Corpo
forestale  dallo  Stato,  ai  Comandi par competenza territoriale del
Corpo dei Vigili del Fuoco e alle  Forze  di  Pubblica  Sicurezza,  i
calendari  di bruciatura delle stoppie entro e non oltre il 31 maggio
di ogni anno.
  4. Le operazioni di bruciatura delle stoppie devono essere eseguite
in condizioni atmosferiche ottimali,  in  giornate  prive  di  vento,
nelle prime ore del mattino.
  5.  La  bruciatura delle stoppie puo' essere praticata a condizione
che  lungo  il  perimetro  del  terreno  interessato  sia   tracciata
immediatamente dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed in ogni caso
prima  della bruciatura delle stoppie, una "precesa" o "capezzagna" o
"fascia parafuoco" dalla larghezza di almeno cinque metri  elevata  a
metri  dieci  lungo i confini con superfici boscate e cespugliate ivi
compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture  arboree
ed  arbustive.
  6.  Le  stesse  precauzioni di cui al comma 5, vanno adottate anche
nel caso in cui all'interno dei terreni  interessati  siano  presenti
piante sparse di alto fusto.
  7.  L'operazione  di  bruciatura deve essere effettuata in presenza
di:
   due persone sino a 5 ettari;
   tre persone da 5 a 10 ettari;
   cinque persone da 10 a 20 ettari;
   una persona in piu' oltre i 20 ettari e per ogni 5 ettari.
  8. Al fine di consentire  alla  fauna  eventualmeute  presente  sul
campo  delle  possibilita'  di  fuga,  la bruciatura delle stoppie va
effettuata   partendo   dal   centro   o    dal    lato    sottovento
dell'appezzamento.