Art. 3. Bruciatura delle stoppie 1. Le operazioni di bruciatura delle stoppie non possono avere luogo prima del 15 luglio di ogni anno nel rispetto dell'art. 59 del testo unico in materia di pubblica sicurezza del 1932. 2. I comuni sono tenuti secondo le caratteristiche altimetriche, climatiche e produttive dei propri territori, ad individuare un periodo non superiore a giorni venti entro il quale autorizzare la bruciatura delle stoppie ai sensi della presente legge. 3. Per fina1ita' relative alla elaborazione ed attuazione del piano regionale antincendio e per esigenze di pubblica sicurezza, i comuni sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste - Settore foreste, ai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dallo Stato, ai Comandi par competenza territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco e alle Forze di Pubblica Sicurezza, i calendari di bruciatura delle stoppie entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. 4. Le operazioni di bruciatura delle stoppie devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino. 5. La bruciatura delle stoppie puo' essere praticata a condizione che lungo il perimetro del terreno interessato sia tracciata immediatamente dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed in ogni caso prima della bruciatura delle stoppie, una "precesa" o "capezzagna" o "fascia parafuoco" dalla larghezza di almeno cinque metri elevata a metri dieci lungo i confini con superfici boscate e cespugliate ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive. 6. Le stesse precauzioni di cui al comma 5, vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto. 7. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata in presenza di: due persone sino a 5 ettari; tre persone da 5 a 10 ettari; cinque persone da 10 a 20 ettari; una persona in piu' oltre i 20 ettari e per ogni 5 ettari. 8. Al fine di consentire alla fauna eventualmeute presente sul campo delle possibilita' di fuga, la bruciatura delle stoppie va effettuata partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.