Art. 5. S a n z i o n i 1. Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: a) da L. 300.000 a L. 2.000.000. per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza le piu' adeguate precauzioni; b) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi, non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive; c) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini di legge. 2. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico a seguito di stima e verifiche ai sensi della normativa vigente. 3. Il pagamento delle sanzioni pecunarie e' effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni ammininistrative e pecuniarie e' competente il Settore Contenzioso della Giunta regionale.