Art. 5.
                           S a n z i o n i
 
  1. Fermo restando la disciplina  penale  prevista  in  materia,  le
infrazioni  alla  presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni
amministrative e pecuniarie:
   a) da L. 300.000 a L. 2.000.000. per chi  effettua  la  bruciatura
delle stoppie senza le piu' adeguate precauzioni;
   b)  da  L.  500.000  a  L.  3.000.000  per  chi, non provvede alle
necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;
   c) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per chi brucia le stoppie  prima
dei termini di legge.
  2.  I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati al
patrimonio pubblico a seguito di stima e verifiche ai sensi della
 normativa vigente.
  3. Il pagamento delle sanzioni pecunarie e' effettuato tramite
 versamento  sull'apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla
Regione  Molise  - Servizio Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria
delle
 controversie    relative     all'applicazione     delle     sanzioni
ammininistrative
 e  pecuniarie  e'  competente  il  Settore  Contenzioso della Giunta
regionale.