Art. 2.
 
  Il  comma  4  dell'art.  6 della legge regionale 25 luglio 1996, n.
58, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 20  giugno  1997,  n.
43, e' sostituito dal seguente:
   "4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi
relativi  alle  istanze  di  contributo, finanziate nell'anno 1996 e'
differito al 28 febbraio 1998".
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 6 agosto 1998
                             FONTANELLI
         (incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  14
luglio  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 31
luglio 1998.