Art. 2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 58, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 43, e' sostituito dal seguente: "4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi relativi alle istanze di contributo, finanziate nell'anno 1996 e' differito al 28 febbraio 1998". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 agosto 1998 FONTANELLI (incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14 luglio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.