Art. 2.
          Modifica dell'art. 19, legge regionale n. 37/1993
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  19 della legge regionale n. 37/1993 e'
abrogato.
  2. Il comma 2 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  37/1993  e'
sostituito dal seguente:
  "2.   La  Giunta  regionale,  sentito  l'amministratore,  definisce
l'articolazione e le competenze dei servizi dell'Agenzia".
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 6 agosto 1998
                             FONTANELLI
         (incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  21
luglio  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 31
luglio 1998.