Art. 2. Modifica dell'art. 19, legge regionale n. 37/1993 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/1993 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/1993 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, sentito l'amministratore, definisce l'articolazione e le competenze dei servizi dell'Agenzia". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 agosto 1998 FONTANELLI (incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21 luglio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.