Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 26 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Abruzzo
che  siano  o  saranno  utilizzati  direttamente  dai  comuni e dalle
province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni
istituzionali  possono  essere  attribuiti  in  proprieta'  a  titolo
gratuito  e nello stato di fatto, ai medesimi enti nel cui territorio
insistono i beni.
  2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della Regione  possono
essere  attribuiti  in  proprieta'  a titolo oneroso e nello stato di
fatto, ai comuni ed alle province con le condizioni  e  le  procedure
previste dalla presente legge.