Art. 2.
                         E s c l u s i o n i
 
  1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge:
   a)  gli  immobili  ritenuti necessari alle esigenze della Regione,
ovvero quelli ritenuti strategici ai fini dell'attivita' regionale;
   b) gli immobili adibiti a civile abitazione, ad  usi  commerciali,
turistici e produttivi.