Art. 2. E s c l u s i o n i 1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge: a) gli immobili ritenuti necessari alle esigenze della Regione, ovvero quelli ritenuti strategici ai fini dell'attivita' regionale; b) gli immobili adibiti a civile abitazione, ad usi commerciali, turistici e produttivi.