Art. 3. P r o c e d u r e 1. Ai fini dell'attribuzione in proprieta' dei beni immobili di cui al precedente art. 1, i comuni e le province debbono farne richiesta alla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La richiesta e' fatta dal sindaco ovvero dal Presidente della provincia su conforme deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.