Art. 3.
                          P r o c e d u r e
 
  1. Ai fini dell'attribuzione in proprieta' dei beni immobili di cui
al  precedente art. 1, i comuni e le province debbono farne richiesta
alla Regione entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  2.  La  richiesta  e' fatta dal sindaco ovvero dal Presidente della
provincia su conforme deliberazione  del  Consiglio  comunale  o  del
Consiglio provinciale.