Art. 4.
                           Stima dei beni
 
  1.  Per  la  stima degli immobili da attribuire a titolo oneroso si
applica la legge regionale 15 marzo 1990, n. 16.
  2. La commissione tecnica e' integrata con un tecnico nominato  dal
comune o dalla provincia che ha fatto la richiesta.
  3.  La  stima  e' fatta determinando il valore commerciale presunto
del bene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si
trova.