Art. 4. Stima dei beni 1. Per la stima degli immobili da attribuire a titolo oneroso si applica la legge regionale 15 marzo 1990, n. 16. 2. La commissione tecnica e' integrata con un tecnico nominato dal comune o dalla provincia che ha fatto la richiesta. 3. La stima e' fatta determinando il valore commerciale presunto del bene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova.