Art. 5.
          Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 1
 
  1. I comuni e le  province  ai  quali  vengono  attribuiti  i  beni
immobili  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  presente  legge si
obbligano a mantenere la destinazione dei beni medesimi alla  diretta
erogazione   di   servizi   ovvero   allo   svolgimento  di  funzioni
istituzionali.
  2. I comuni e le province  si  obbligano  a  non  alienare  i  beni
immobili  di  cui  al  precedente  comma  ne' a costituire su di essi
diritti reali o personali, senza il consenso della Regione.
  3.  Il  Consiglio  regionale,  su  proposta  della   giunta,   puo'
autorizzare  l'alienazione  con l'obbligo in ogni caso di reinvestire
il  ricavato  della  vendita  in  altri   beni   immobili   destinati
all'erogazione   di  servizi  ovvero  allo  svolgimento  di  funzioni
istituzionali.
  4. Il mutamento della destinazione dei beni determina il riacquisto
della proprieta' degli stessi da parte della Regione.
  5. L'accertamento dell'avvenuto  mutamento  della  destinazione  e'
eseguito    dagli   uffici   regionali   con   verbale   redatto   in
contraddittorio con i rappresentanti del comune o della provincia.
  6. L'accertamento e' valido anche se il rappresentante del comune o
della provincia non interviene nonostante l'avviso ricevuto ovvero si
rifiuta di sottoscrivere il verbale.
  7. A seguito dell'accertamento il Presidente della giunta regionale
provvede con decreto a  dichiarare  il  trasferimento  del  bene  nel
patrimonio  regionale;  lo  stesso  decreto costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale
del bene a favore della Regione.