Art. 5. Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 1 1. I comuni e le province ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge si obbligano a mantenere la destinazione dei beni medesimi alla diretta erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali. 2. I comuni e le province si obbligano a non alienare i beni immobili di cui al precedente comma ne' a costituire su di essi diritti reali o personali, senza il consenso della Regione. 3. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, puo' autorizzare l'alienazione con l'obbligo in ogni caso di reinvestire il ricavato della vendita in altri beni immobili destinati all'erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali. 4. Il mutamento della destinazione dei beni determina il riacquisto della proprieta' degli stessi da parte della Regione. 5. L'accertamento dell'avvenuto mutamento della destinazione e' eseguito dagli uffici regionali con verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti del comune o della provincia. 6. L'accertamento e' valido anche se il rappresentante del comune o della provincia non interviene nonostante l'avviso ricevuto ovvero si rifiuta di sottoscrivere il verbale. 7. A seguito dell'accertamento il Presidente della giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale; lo stesso decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.