Art. 6.
          Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2
 
  1. I comuni e le province ai quali vengono attribuiti in proprieta'
i beni immobili di cui all'art. 1, comma 2, della presente  legge  si
obbligano  a non alienarli ovvero a non costituire su di essi diritti
di superficie se non  con  l'autorizzazione  della  Regione,  per  un
periodo di venti anni.
  2.  Qualora  la  Regione  conceda  l'autorizzazione, le plusvalenze
eventualmente verificatesi per qualsiasi causa e  realizzate  con  la
vendita  dei beni immobili, ovvero con la costituzione del diritto di
superficie, sono versate alla Regione nella misura del 50%.