Art. 6. Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2 1. I comuni e le province ai quali vengono attribuiti in proprieta' i beni immobili di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge si obbligano a non alienarli ovvero a non costituire su di essi diritti di superficie se non con l'autorizzazione della Regione, per un periodo di venti anni. 2. Qualora la Regione conceda l'autorizzazione, le plusvalenze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa e realizzate con la vendita dei beni immobili, ovvero con la costituzione del diritto di superficie, sono versate alla Regione nella misura del 50%.