Art. 7. Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 1 1. L'attribuzione ai comuni ed alle province dei beni immobili di cui all'art. 1 della presente legge e' deliberato dal Consiglio regionale su proposta della giunta. 2. La consegna dei beni immobili e' effettuata dal Presidente della giunta regionale o suo delegato mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio dei rappresentanti dei comuni e delle province interessati. 3. I verbali debbono contenere l'indicazione dei vincoli a cui e' assoggettato il trasferimento e sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvedera' a propria cura e spesa nei termini di legge.