Art. 7.
          Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 1
 
  1.  L'attribuzione  ai comuni ed alle province dei beni immobili di
cui all'art. 1 della  presente  legge  e'  deliberato  dal  Consiglio
regionale su proposta della giunta.
  2. La consegna dei beni immobili e' effettuata dal Presidente della
giunta   regionale  o  suo  delegato  mediante  appositi  verbali  da
redigersi con l'intervento in contraddittorio dei rappresentanti  dei
comuni e delle province interessati.
  3.  I  verbali debbono contenere l'indicazione dei vincoli a cui e'
assoggettato  il  trasferimento  e  sottoscritti  dagli  intervenuti,
costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a
favore  dell'ente  destinatario  dei  beni, che provvedera' a propria
cura e spesa nei termini di legge.