Art. 8.
          Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 2
 
  1. L'attribuzione ai comuni ed alle province dei beni  immobili  di
cui  all'art.  1,  comma  2  della  presente  legge e' deliberata dal
Consiglio  regionale  su  proposta  della  giunta  e   nel   medesimo
provvedimento  sono indicate le condizioni e le riserve alle quali e'
sottoposta l'attribuzione dei beni.
  2. L'atto di  trasferimento  dei  beni  al  patrimonio  degli  enti
destinatari  e'  fatto  nella  forma  di compravendita e rogato da un
notaio indicato dal comune o dalla provincia interessata;  tale  atto
deve  contenere  l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della
presente legge.
  3. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.