Art. 8. Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 2 1. L'attribuzione ai comuni ed alle province dei beni immobili di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge e' deliberata dal Consiglio regionale su proposta della giunta e nel medesimo provvedimento sono indicate le condizioni e le riserve alle quali e' sottoposta l'attribuzione dei beni. 2. L'atto di trasferimento dei beni al patrimonio degli enti destinatari e' fatto nella forma di compravendita e rogato da un notaio indicato dal comune o dalla provincia interessata; tale atto deve contenere l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente legge. 3. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.