Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche al comma a) dell'art. 2 Il comma a) dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, viene abrogato e sostituito dal seguente: "cittadinanza italiana (il cittadino straniero e' ammesso se gode dello status di rifugiato politico, oppure soltanto se il diritto di cittadinanza e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso e' iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata).