Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 30 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Modifiche al comma a) dell'art. 2
 
  Il  comma  a) dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96, viene abrogato e sostituito dal seguente: "cittadinanza  italiana
(il  cittadino straniero e' ammesso se gode dello status di rifugiato
politico,  oppure  soltanto  se  il  diritto   di   cittadinanza   e'
riconosciuto,   in  condizioni  di  reciprocita',  da  convenzioni  o
trattati internazionali e se il cittadino stesso  e'  iscritto  nelle
apposite  liste  degli  uffici  provinciali del lavoro o se svolge in
Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata).