Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 38, e' sostituito dal seguente: Agli oneri di cui all'art. 1, commi 5 e 6, valutato rispettivamente in lire 36 e 44 milioni annui, si provvede con un finanziamento pari a L. 80.000.000. Per l'anno 1998 gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge trovano capienza nel capitolo 114000 del bilancio per l'esercizio 1998. Le dotazioni finanziarie per gli anni successivi vengono diposte dalle relative leggi di bilancio.