Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 30 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 2
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  14  maggio  1985, n. 38, e'
sostituito dal seguente:
   Agli  oneri  di  cui  all'art.  1,   commi   5   e   6,   valutato
rispettivamente  in  lire  36  e 44 milioni annui, si provvede con un
finanziamento pari a L. 80.000.000.
  Per l'anno  1998  gli  oneri  derivanti  dalla  applicazione  della
presente  legge trovano capienza nel capitolo 114000 del bilancio per
l'esercizio 1998.
  Le dotazioni finanziarie per gli anni  successivi  vengono  diposte
dalle relative leggi di bilancio.