Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le risorse pari a L. 138.301.146.000 provenienti dalla Comunita' europea, a fronte di impegni assunti per la realizzazione dei programmi comunitari contenenti interventi finanziati con finanziamenti nazionali e rispondenti agli obiettivi ed ai requisiti delle singole misure dei programmi comunitari (PIM, POP 89/93; PNIC; POP 94-96), saranno prioritariamente utilizzate per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i predetti programmi e non ancora completati o non ancora pagati, alla data di scadenza del 31 dicembre 1997. 2. I progetti di cui al comma che precede, dovranno essere conclusi entro e non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le risorse utilizzabili, individuate nella misura massima e secondo le modalita' di cui al seguente art. 3, potranno altresi' essere destinate per finanziare nuovi interventi rispondenti agli obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi predetti o per spese una-tantum, relative a progetti gia' avviati. 4. L'individuazione dei nuovi interventi cui destinare i finanziamenti del precedente comma, per comprovate ragioni di urgenza, avverra' mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per i progetti speciali che dovra' pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione a finanziamento.