Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Le risorse pari a L. 138.301.146.000 provenienti dalla Comunita'
europea,  a  fronte  di  impegni  assunti  per  la  realizzazione dei
programmi   comunitari   contenenti   interventi    finanziati    con
finanziamenti  nazionali e rispondenti agli obiettivi ed ai requisiti
delle singole misure dei programmi comunitari (PIM, POP 89/93;  PNIC;
POP  94-96),  saranno  prioritariamente  utilizzate  per  la completa
realizzazione di quei progetti avviati con i predetti programmi e non
ancora completati o non ancora pagati, alla data di scadenza  del  31
dicembre 1997.
  2. I progetti di cui al comma che precede, dovranno essere conclusi
entro e non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3.  Le  risorse  utilizzabili,  individuate  nella misura massima e
secondo le modalita' di cui al seguente  art.  3,  potranno  altresi'
essere  destinate  per  finanziare  nuovi interventi rispondenti agli
obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi  predetti
o per spese una-tantum, relative a progetti gia' avviati.
  4.   L'individuazione   dei   nuovi   interventi  cui  destinare  i
finanziamenti  del  precedente  comma,  per  comprovate  ragioni   di
urgenza,  avverra' mediante provvedimenti amministrativi della Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare per i progetti  speciali
che  dovra'  pronunciarsi  entro  20 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di ammissione a finanziamento.