Art. 3. 1. La quantificazione dei fondi da destinare alla completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, e' di L. 129.975.146.000. 2. La quantificazione dei fondi utilizzabili per la realizzazione di nuovi progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e' di L. 8.326.000.000. 3. La Giunta regionale con apposito provvedimento amministrativo disciplinera' l'utilizzo delle risorse finanziarie, cosi' come quantificate ai commi che precedono, preliminarmente all'avvio delle relative procedure, rilevando analiticamente le tipologie degli interventi da considerare e, per l'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del finanziamento gia' erogato.