Art. 3.
 
  1.   La  quantificazione  dei  fondi  da  destinare  alla  completa
realizzazione dei progetti di cui all'art.  1,  comma  1,  e'  di  L.
129.975.146.000.
  2.  La  quantificazione dei fondi utilizzabili per la realizzazione
di  nuovi  progetti,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  e'  di  L.
8.326.000.000.
  3.  La  Giunta  regionale con apposito provvedimento amministrativo
disciplinera'  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie,  cosi'   come
quantificate  ai commi che precedono, preliminarmente all'avvio delle
relative  procedure,  rilevando  analiticamente  le  tipologie  degli
interventi  da  considerare  e,  per  l'ipotesi di cui al comma 1 del
presente articolo, l'ammontare del finanziamento gia' erogato.