Art. 5.
 
  1. Ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito  della
rideterminazione  del  cambio in ECU, saranno iscritte nei pertinenti
capitoli di bilancio con  apposito  provvedimento  amministrativo  di
variazione ai sensi della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977.
  2. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo seguira' la
disciplina   dell'art.   61  lettera  b)  della  legge  regionale  di
contabilita' n. 81 del 29 dicembre 1977.