Art. 5. 1. Ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito della rideterminazione del cambio in ECU, saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio con apposito provvedimento amministrativo di variazione ai sensi della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977. 2. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo seguira' la disciplina dell'art. 61 lettera b) della legge regionale di contabilita' n. 81 del 29 dicembre 1977.