Art. 6. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 138.301.146.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12999 in termini di competenza e di L. 50.000.000.000 in termini di cassa. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: cap. 12999 denominato: Fondo per la riassegnazione di risorse vincolate eliminate dal conto dei residui - Progetti Speciali: in diminuzione dalla competenza L. 138.301.146.000; in diminuzione dalla cassa L. 50.000.000.000; cap. 12433 di nuova istituzione ed iscrizione al settore 1, tit. 2, ctg. 4, sez. 1, denominato: Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93: in aumento alla competenza L. 138.301.146.000; in aumento alla cassa L. 50.000.000.000.