Art. 6.
 
  1. All'onere derivante dalla presente legge,  valutato  per  l'anno
1998  in  L.  138.301.146.000  si  provvede  mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 12999 in termini di competenza e di
L. 50.000.000.000 in termini di cassa.
  2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   per
l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in
termini di competenza e cassa:
   cap.  12999  denominato:  Fondo  per  la riassegnazione di risorse
vincolate eliminate dal conto dei residui - Progetti Speciali:
    in diminuzione dalla competenza L. 138.301.146.000;
    in diminuzione dalla cassa L. 50.000.000.000;
   cap. 12433 di nuova istituzione ed iscrizione al settore  1,  tit.
2,  ctg. 4, sez. 1, denominato: Completamento interventi inseriti nei
programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93:
    in aumento alla competenza L. 138.301.146.000;
    in aumento alla cassa L. 50.000.000.000.