Art. 2.
                      Applicazione dell'imposta
 
  L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni  annui
a decorrere dal 1 gennaio 1999.
  Non  si  ha  diritto  ad  alcun  rimborso per le frazioni d'imposta
relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.