Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesante lungo la s.s. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autoveicoli rientranti nelle classi di pedaggio 3, 4 e 5 adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al successivo art. 3. 2. Qualora venga raggiunta nel contempo l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14, durante le ore notturne, tra le regioni Marche, Abruzzo e Molise, le province ed i comuni costieri delle stesse, la Societa' autostrada S.p.a. e le associazioni degli autotrasportatori, lo stanziamento di cui al successivo art. 3, ove non impegnato per l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, sara' destinato alla suddetta operazione con le modalita' che saranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.