Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Al  fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita'
balneari della costa adriatica  abruzzese,  ostacolato  dal  transito
degli   autoveicoli   pesante   lungo  la  s.s.  16,  e  di  ridurre,
contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci  trasportate  con
la  modalita'  gomma,  la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di
cui al successivo art. 3, assume l'onere del pagamento della  tariffa
di pedaggio autostradale degli autoveicoli rientranti nelle classi di
pedaggio  3,  4  e  5 adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente
deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e
viceversa, per un periodo di 60 giorni a  decorrere  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge  e  comunque fino ad esaurimento dello
stanziamento di cui al successivo art. 3.
  2.  Qualora  venga  raggiunta  nel   contempo   l'intesa   per   la
sperimentazione  della  deviazione  obbligatoria del traffico pesante
sulla A/14, durante le ore notturne, tra le regioni Marche, Abruzzo e
Molise, le province ed i comuni costieri delle  stesse,  la  Societa'
autostrada  S.p.a.    e  le  associazioni degli autotrasportatori, lo
stanziamento di cui al successivo  art.  3,  ove  non  impegnato  per
l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, sara' destinato
alla suddetta operazione con le modalita' che saranno stabilite dalla
Giunta regionale con propria deliberazione.