Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
 
  Sono  ammessi  a fruire del contributo regionale per la costruzione
di abitazioni le cooperative edilizie e loro consorzi  costituite  da
soci  che  abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di edilizia  residenziale  pubblica  agevolata  e  che  siano
iscritte nel registro prefettizio e all'albo nazionale delle societa'
cooperative  edilizie  di  abitazioni  e loro consorzi ai sensi della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.