Art. 2. Soggetti beneficiari Sono ammessi a fruire del contributo regionale per la costruzione di abitazioni le cooperative edilizie e loro consorzi costituite da soci che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica agevolata e che siano iscritte nel registro prefettizio e all'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazioni e loro consorzi ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.