Art. 3. Concessione contributi Per gli interventi previsti dal programma di cui alla presente legge, la Regione corrisponde ai soggetti di cui al precedente art. 2, su mutui fondiari da contrarre, contributi a sollievo degli oneri di ammortamento. Il contributo e' stabilito nella misura massima del 3,50% del capitale mutuato e fino alla concorrenza di L. 60.000.000 di mutuo contratto per ogni alloggio. Il contributo e' corrisposto per la durata pari al periodo di rimborso indicato nel contratto di mutuo medesimo e, comunque, per un massimo di quindici annualita' decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'istituto di credito prescelto abilitato per le operazioni di credito fondiario, secondo i criteri ed i principi previsti dalla vigente normativa. L'erogazione del contributo medesimo sara' effettuata in quote semestrali il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno. Per le cooperative edilizie e loro consorzi i contributi sono erogati a decorrere dalla stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo, tenendo conto dell'effettiva entita' del mutuo utilizzata da ciascun socio.