Art. 3.
                       Concessione contributi
 
  Per gli interventi previsti dal  programma  di  cui  alla  presente
legge,  la  Regione corrisponde ai soggetti di cui al precedente art.
2, su mutui fondiari da contrarre, contributi a sollievo degli  oneri
di ammortamento.
  Il  contributo  e'  stabilito  nella  misura  massima del 3,50% del
capitale mutuato e fino alla concorrenza di L.  60.000.000  di  mutuo
contratto per ogni alloggio.
  Il  contributo  e'  corrisposto  per  la  durata pari al periodo di
rimborso indicato nel contratto di mutuo medesimo e, comunque, per un
massimo di quindici annualita' decorrenti dalla data di  stipula  del
contratto  con  l'istituto  di  credito  prescelto  abilitato  per le
operazioni di credito fondiario, secondo  i  criteri  ed  i  principi
previsti dalla vigente normativa.
  L'erogazione  del  contributo  medesimo  sara'  effettuata in quote
semestrali il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno.
  Per le cooperative edilizie  e  loro  consorzi  i  contributi  sono
erogati  a  decorrere  dalla  stipula  del  contratto condizionato di
mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della  stipula  del
contratto  definitivo, tenendo conto dell'effettiva entita' del mutuo
utilizzata da ciascun socio.