Art. 6.
    Scioglimento anticipato del consorzio di cooperative edilizie
                   e/o della cooperativa edilizia
 
  Nel  caso  di  scioglimento anticipato del consorzio di cooperative
edilizie che hanno conseguito l'oggetto  sociale,  il  contributo  e'
direttamente  corrisposto  alle  cooperative  che  al  momento  della
partecipazione al bando di  concorso  risultano  iscritte  nel  libro
sociale.
  Nel  caso  di scioglimento anticipato della cooperativa edilizia il
contributo e' direttamente corrisposto ai  singoli  soci  assegnatari
degli  alloggi  od ai loro aventi causa, a presentazione, agli uffici
regionali  competenti  di  copia  autentica  dell'atto  pubblico   di
assegnazione dell'alloggio.
  Il  trasferimento  dei  contributi  e'  consentito  a  partire  dal
semestre successivo a quello di trasmissione  degli  atti  e  per  la
durata pari al periodo di tempo residuale.