Art. 6. Scioglimento anticipato del consorzio di cooperative edilizie e/o della cooperativa edilizia Nel caso di scioglimento anticipato del consorzio di cooperative edilizie che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo e' direttamente corrisposto alle cooperative che al momento della partecipazione al bando di concorso risultano iscritte nel libro sociale. Nel caso di scioglimento anticipato della cooperativa edilizia il contributo e' direttamente corrisposto ai singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro aventi causa, a presentazione, agli uffici regionali competenti di copia autentica dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio. Il trasferimento dei contributi e' consentito a partire dal semestre successivo a quello di trasmissione degli atti e per la durata pari al periodo di tempo residuale.