Art. 7. Norme finanziarie Per le finalita' della presente legge e' autorizzato un limite di impegno di L. 500.000.000 all'anno e per quindici anni consecutivi. Al fabbisogno collegato all'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.500.000.000 per il triennio 1998/2000, si fa fronte con le disponibilita' esistenti sul fondo globale e per provvedimento in corso del bilancio annuale 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio 1998 in termini di competenza e cassa: in aumento capitolo 4172 (di nuova istituzione): interventi costruttivi di edilizia residenziale agevolata L. 500.000.000; in diminuzione capitolo 7465: fondo globale per provvedimenti in corso spese correnti L. 500.000.000.