Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
  Per  le  finalita' della presente legge e' autorizzato un limite di
impegno di L. 500.000.000 all'anno e per quindici anni consecutivi.
  Al  fabbisogno  collegato  all'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in L. 1.500.000.000 per il triennio 1998/2000, si fa fronte
con le disponibilita' esistenti sul fondo globale e per provvedimento
in corso  del  bilancio  annuale  1998  e  del  bilancio  pluriennale
1998/2000.
  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare  le  seguenti
variazioni al bilancio 1998 in termini di competenza e cassa:
   in aumento capitolo 4172 (di nuova istituzione):
    interventi costruttivi  di  edilizia  residenziale  agevolata  L.
500.000.000;
   in diminuzione capitolo 7465:
    fondo  globale  per  provvedimenti  in  corso  spese  correnti L.
500.000.000.