Art. 2. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e' sostituito dal seguente: "2. Ai gruppi consiliari composti da due consiglieri sono assegnate due unita' lavorative, appartenenti al ruolo regionale. Ai gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da tre a sei sono assegnate tre unita' lavorative appartenenti al ruolo regionale. Ai gruppi consiliari composti da oltre sei consiglieri sono assegnate quattro unita' lavorative appartenenti al ruolo regionale. Al gruppo misto viene assegnato personale del ruolo regionale nella misura di una unita' per ogni consigliere assegnato. Per il personale assegnato al gruppo misto, ogni consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l'unita' di personale cui ha diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e dal regolamento interno ai presidenti dei gruppi. Una delle unita' sopra richiamate puo' essere scelta tra il personale comandato da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali enti interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando e' disposto a cadenza annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del presidente del gruppo interessato o del consigliere del gruppo misto".