Art. 2.
 
  Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998
n. 8 e' sostituito dal seguente:
  "2. Ai gruppi consiliari composti da due consiglieri sono assegnate
due unita' lavorative, appartenenti al  ruolo  regionale.  Ai  gruppi
consiliari  composti  da  un  numero di consiglieri da tre a sei sono
assegnate tre unita' lavorative appartenenti al ruolo regionale.
  Ai  gruppi  consiliari  composti  da  oltre  sei  consiglieri  sono
assegnate quattro unita' lavorative appartenenti al ruolo regionale.
  Al gruppo misto viene assegnato personale del ruolo regionale nella
misura di una unita' per ogni consigliere assegnato.
  Per  il  personale  assegnato  al  gruppo  misto,  ogni consigliere
appartenente al gruppo medesimo svolge, per l'unita' di personale cui
ha  diritto,  le  funzioni  assegnate  dalla  presente  legge  e  dal
regolamento interno ai presidenti dei gruppi.
  Una  delle  unita'  sopra  richiamate  puo'  essere  scelta  tra il
personale comandato da altri enti pubblici  o  di  diritto  pubblico,
enti  locali  enti  interregionali  operanti in territorio regionale,
enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando e' disposto
a cadenza annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a
richiesta del presidente del gruppo interessato o del consigliere del
gruppo misto".