Art. 3. L'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e' sostituito dal seguente: "1. Per la legislatura in corso restano validamente costituiti i gruppi presenti in consiglio regionale che nelle forme di rito si sono formati entro il 30 giugno 1997. 2. Ai gruppi consiliari, composti da un solo consigliere e costituiti alla data di cui al comma precedente, l'ufficio di presidenza mette a disposizione il personale occorrente per il funzionamento nella misura di due unita' lavorative appartenenti al ruolo regionale. Una delle unita' sopra richiamate puo' essere scelta tra il personale comandato da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando e' disposto a cadenza annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del presidente del gruppo interessato".