Art. 3.
 
  L'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e'  sostituito
dal seguente:
  "1.  Per  la  legislatura in corso restano validamente costituiti i
gruppi presenti in consiglio regionale che nelle  forme  di  rito  si
sono formati entro il 30 giugno 1997.
  2.  Ai  gruppi  consiliari,  composti  da  un  solo  consigliere  e
costituiti alla  data  di  cui  al  comma  precedente,  l'ufficio  di
presidenza  mette  a  disposizione  il  personale  occorrente  per il
funzionamento nella misura di due unita' lavorative  appartenenti  al
ruolo  regionale.    Una  delle  unita'  sopra richiamate puo' essere
scelta tra il personale comandato da altri enti pubblici o di diritto
pubblico, enti locali, enti  interregionali  operanti  in  territorio
regionale,  enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando
e' disposto  a  cadenza  annuale,  e'  rinnovabile  e  revocabile  in
qualsiasi momento a richiesta del presidente del gruppo interessato".