Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 12
 
  1. L'art. 12 della legge  regionale  n.  15/1966,  come  modificato
dall'art.  4  della  legge  regionale  11  novembre  1997  n.  44, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 12.  (Approvazione  delle  graduatorie  e  assunzione  degli
idonei  risultati  vincitori).  - 1. Le graduatorie degli idonei sono
approvate dal dirigente generale competente in materia di  personale,
che dispone altresi' l'assunzione degli idonei risultati vincitori, e
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
  2.  Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali
impugnative".