Art. 2. Sostituzione dell'art. 12 1. L'art. 12 della legge regionale n. 15/1966, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1997 n. 44, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Approvazione delle graduatorie e assunzione degli idonei risultati vincitori). - 1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal dirigente generale competente in materia di personale, che dispone altresi' l'assunzione degli idonei risultati vincitori, e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative".