Art. 2. Autorizzazione all'estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre in sostituzione nuovi mutui di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti per l'estinzione anticipata degli stessi, al fine di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. 2. La Giunta regionale in alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se piu' conveniente, e' autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionlizzazione della finanza pubblica). 3. Gli oneri di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura finanziaria, per l'anno 1998, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1998 per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l'estinzione anticipata. 4. Analogamente gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui o dei prestiti obbligazionari per gli anni 1999 e 2000 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1998/2000 in relazione ai mutui dei quali viene autorizzata l'estinzione anticipata.