Art. 2.
          Autorizzazione all'estinzione anticipata di mutui
                  e alla contrazione di nuovi mutui
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad estinguere anticipatamente
mutui  contratti  a  condizioni  piu'  onerose  di  quelle attuali di
mercato  e  a  contrarre  in  sostituzione  nuovi  mutui  di  importo
comprensivo    del   debito   residuo   dei   mutui   da   estinguere
anticipatamente  e  degli   oneri   contrattualmente   previsti   per
l'estinzione  anticipata  degli  stessi,  al  fine  di  ottenere  una
riduzione degli oneri di ammortamento.
  2. La Giunta  regionale  in  alternativa  all'assunzione  di  nuovi
mutui, se piu' conveniente, e' autorizzata alla emissione di prestiti
obbligazionari ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (misure di razionlizzazione della finanza pubblica).
  3.   Gli   oneri   di   ammortamento   dei  mutui  o  dei  prestiti
obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 trovano  copertura  finanziaria,
per  l'anno 1998, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel
bilancio 1998 per far fronte alle rate di ammortamento dei  mutui  di
cui viene autorizzata l'estinzione anticipata.
  4.  Analogamente  gli  oneri  di ammortamento dei nuovi mutui o dei
prestiti obbligazionari per gli anni 1999 e  2000  trovano  riscontro
per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio
pluriennale   1998/2000   in  relazione  ai  mutui  dei  quali  viene
autorizzata l'estinzione anticipata.