Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
  1. In conseguenza delle operazioni di cui all'art. 2, nel  bilancio
1998 sono istituiti i seguenti capitoli:
   a) nello stato di previsione dell'entrata:
    cap.  4030  "Entrate  per  mutui passivi stipulati o per prestiti
obbligazionari emessi in  conseguenza  all'estinzione  anticipata  di
mutui precedentemente contratti" per memoria;
   b) nello stato di previsione della spesa:
    cap.   9800   "Somme   da   erogare  per  l'estinzione  di  mutui
precedentemente contratti" per memoria.
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  ad  iscrivere  in  bilancio,
nello  stato  di  previsione dell'entrata e corrispondentemente nello
stato di previsione della spesa, le somme di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'art.  2.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 3 agosto 1998
                                MORI