Art. 3. Norma finanziaria 1. In conseguenza delle operazioni di cui all'art. 2, nel bilancio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli: a) nello stato di previsione dell'entrata: cap. 4030 "Entrate per mutui passivi stipulati o per prestiti obbligazionari emessi in conseguenza all'estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti" per memoria; b) nello stato di previsione della spesa: cap. 9800 "Somme da erogare per l'estinzione di mutui precedentemente contratti" per memoria. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad iscrivere in bilancio, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa, le somme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 agosto 1998 MORI