Art. 10. Comitato regionale faunistico - Composizione 1. E' istituito, presso l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia. 2. Il comitato e' composto da: a) l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente; c) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole; d) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'igiene, sanita' e assistenza sociale; e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli atenei dell'isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno; f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle province sarde; g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato; m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana; n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima. 4. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 5. Le sedute sono valide in prima convocazione se e' presente la meta' piu' uno dei componenti; in seconda convocazione e' richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 6. Ai componenti il comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.