Art. 10.
            Comitato regionale faunistico - Composizione
 
  1.  E'  istituito,  presso  l'assessorato  regionale  della  difesa
dell'ambiente,  il  comitato  regionale  faunistico,   quale   organo
tecnico-consultivo    e    deliberativo    per    la   pianificazione
faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica  e  l'esercizio
della caccia.
  2. Il comitato e' composto da:
   a)  l'assessore  regionale  della  difesa  dell'ambiente, o un suo
delegato, che lo presiede;
   b)  un  rappresentante  dell'assessorato  regionale  della  difesa
dell'ambiente,  competente  in  materia  di gestione della fauna e di
conservazione dell'ambiente;
   c) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
   d)  un  rappresentante  dell'assessorato  regionale   dell'igiene,
sanita' e assistenza sociale;
   e)  due  esperti  rispettivamente  in  zoologia e in agricoltura e
foreste scelti fra docenti degli  atenei  dell'isola,  designati  dal
Consiglio regionale con voto limitato a uno;
   f)  un  rappresentante  esperto in zoologia, agricoltura e foreste
designato da ciascuna delle province sarde;
   g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre  associazioni
venatorie  riconosciute,  maggiormente  rappresentative,  operanti in
Sardegna;
   h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre  associazioni
naturalistiche  e  di tutela degli animali riconosciute, maggiormente
rappresentative, operanti in Sardegna;
   i)  un  rappresentante  designato  da   ciascuna   delle   quattro
organizzazioni  professionali agricole, maggiormente rappresentative,
operanti in Sardegna;
   l) il coordinatore generale del Corpo  forestale  e  di  vigilanza
ambientale della Regione, o un suo delegato;
   m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;
   n)  un  rappresentante  per  ogni  ambito  territoriale  di caccia
istituito in Sardegna.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'assessorato  regionale  della difesa dell'ambiente con qualifica
non inferiore alla settima.
  4.   I  componenti  il  comitato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale.
  5. Le sedute sono valide in prima convocazione se  e'  presente  la
meta'  piu'  uno dei componenti; in seconda convocazione e' richiesta
la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate
a maggioranza dei presenti.
  6. Ai componenti  il  comitato  compete  il  trattamento  economico
stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.