Art. 101. Soppressione dell'ufficio regionale per la fauna 1. L'ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni e trasferita all'istituto regionale per la fauna selvatica. 2. L'istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale ufficio regionale per la fauna. 3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, di iconcerto con l'assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico gia' in servizio presso lo stesso ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.