Art. 101.
          Soppressione dell'ufficio regionale per la fauna
 
  1. L'ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale  n.
32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso
ed  ogni  sua  funzione e dotazione di beni e trasferita all'istituto
regionale per la fauna selvatica.
  2. L'istituto regionale per  la  fauna  selvatica  ha  sede  presso
l'attuale ufficio regionale per la fauna.
  3.  L'assessore  regionale della difesa dell'ambiente, di iconcerto
con l'assessore del personale, provvede ad assegnare il personale  di
ruolo  in  servizio  presso  l'ufficio  regionale  per la fauna ed il
personale assunto con contratto privatistico gia' in servizio  presso
lo   stesso  ufficio  ad  altre  strutture  dipendenti  dallo  stesso
assessorato.  La posizione giuridica del personale resta immutata.