Art. 102. Riconoscimento ex art. 70, legge regionale n. 32 del 1978 1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'art. 93 della presente legge.