Art. 102.
      Riconoscimento ex art. 70, legge regionale n. 32 del 1978
 
  1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le
associazioni   venatorie  gia'  riconosciute  ed  operanti  ai  sensi
dell'art. 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a  condizione  che
possiedano i requisiti richiesti dall'art. 93 della presente legge.