Art. 103. Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica 1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, e concessa dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.