Art. 103.
  Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica
 
  1.  Nei  confronti  di  coloro  che  detengono fauna selvatica o ai
gestori, singoli o associati, di impianti  di  allevamento  di  fauna
selvatica  a  scopo  di  ripopolamento,  alimentare  o  amatoriale, e
concessa  dall'assessorato  regionale  della  difesa   dell'ambiente,
previa   istruttoria  dei  competenti  uffici,  sentito  il  comitato
regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere  detti
esemplari   sino   all'approvazione  delle  norme  regolamentari  che
disciplinano la materia.