Art. 104. Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attivita': a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilita' ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento; b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale; c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.