Art. 104.
                      Regolamento di attuazione
 
  1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene
adottato contestualmente  al  piano  faunistico-venatorio  regionale,
sono  disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa
legge, le seguenti attivita':
   a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a
preventiva  valutazione  di  compatibilita'  ambientale  nelle   zone
particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
   b)  l'allevamento  di  fauna  selvatica  a scopo di ripopolamento,
alimentare e amatoriale;
   c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di  bestiame  allo
stato brado.