Art. 11. Compiti del comitato regionale faunistico 1. Il comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio. 2. Il comitato regionale faunistico esprime parere: a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria; b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico; c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena; d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge; e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente; f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento; g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione; h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura. 3. Il comitato regionale faunistico formula proposte: a) sulla vigilanza venatoria; b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica; c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi. 4. Il comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.