Art. 11.
              Compiti del comitato regionale faunistico
 
  1.  Il  comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del
calendario venatorio.
  2. Il comitato regionale faunistico esprime parere:
   a) sul piano faunistico-venatorio regionale  e  sugli  atti  della
pianificazione faunistico-venatoria;
   b)  sulla  istituzione  di divieti temporanei di caccia al fine di
salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
   c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna
indigena;
   d)  sulla  definizione  dei  procedimenti  sanzionatori   per   le
violazioni  alle  prescrizioni  ed ai divieti previsti dalla presente
legge;
   e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di
caccia prevista dalla legislazione vigente;
   f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica  e
di  cattura,  di  zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui
relativi programmi di gestione,  di  zone  pubbliche  o  private  per
l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
   g)  sui  provvedimenti  relativi alla detenzione e commercio della
selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
   h) sui ricorsi  presentati,  ai  sensi  dell'art.  26,  contro  il
decreto  che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e
di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.
  3. Il comitato regionale faunistico formula proposte:
   a) sulla vigilanza venatoria;
   b)   sulle   iniziative   volte   all'educazione    venatoria    e
naturalistica;
   c)   sulla  protezione  dell'ambiente  dall'inquinamento  e  dagli
incendi.
  4. Il comitato regionale faunistico svolge  le  altre  funzioni  ad
esso attribuite dalla presente legge.