Art. 12.
                       Compiti delle province
 
  1.  Alle  province  sono  attribuiti  compiti di pianificazione, di
tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia  nei  limiti
di cui alla presente legge.
  2.  Le  province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei
comitati provinciali faunistici.
  3. Le province, in particolare, provvedono:
   a)    a    predisporre    la   proposta   di   piano   provinciale
faunistico-venatorio
   b) a predisporre ed attuare i piani  di  miglioramento  ambientale
tesi  a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonche'
i piani di immissione;
   c) a predisporre  ed  attuare  i  piani  di  gestione  delle  oasi
permanenti  di  protezione  faunistica  e  di  cattura  e  delle zone
temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare
all'assessorato regionale della  difesa  dell'ambiente  le  relazioni
annuali delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti;
   d)   ad   istituire   e   regolare  la  gestione  delle  zone  per
l'addestramento di  cani  e  per  le  gare  degli  stessi,  anche  su
selvaggina allo stato naturale;
   e)  a  vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente
legge, dal piano  regionale  faunistico-venatorio  e  dal  calendario
venatorio;
   f)   a   seguire   l'andamento  della  riproduzione  delle  specie
selvatiche;
   g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
   h) ad accertare gli eventuali danni alle colture  provocati  dalla
fauna selvatica;
   i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione
di fauna selvatica nel territorio di competenza;
   l)  a  collaborare con gli organismi competenti per l'attivita' di
studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a  fini
faunistici,  alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli
incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo
del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie  e  all'esercizio
della caccia;
   m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
   n)  a  vigilare  sull'attivita'  e  sul funzionamento degli organi
degli ambiti territoriali di caccia;
   o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.
  4. La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per  lo
svolgimento  delle  funzioni  previste dal presente articolo e per il
funzionamento dei comitati provinciali faunistici,  di  cui  all'art.
13,  e delle commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'art.
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