Art. 12. Compiti delle province 1. Alle province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge. 2. Le province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei comitati provinciali faunistici. 3. Le province, in particolare, provvedono: a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonche' i piani di immissione; c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti; d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio; f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche; g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone; h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica; i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza; l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attivita' di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia; m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria; n) a vigilare sull'attivita' e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia; o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge. 4. La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei comitati provinciali faunistici, di cui all'art. 13, e delle commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 45.