Art. 13.
                   Comitati provinciali faunistici
 
  1. I comitati provinciali faunistici di cui al  comma  2  dell'art.
12  assumono  le  iniziative  attinenti  alla  pianificazione  e alla
disciplina dell'attivita' faunistico-venatoria.
  2. In particolare:
   a)   formulano   proposte   in    ordine    alla    pianificazione
faunistico-venatoria provinciale;
   b)  formulano  proposte  per  l'istituzione  di oasi permanenti di
protezione  faunistica  e  di  cattura  e  di  zone   temporanee   di
ripopolamento  e  di  cattura nonche' di zone pubbliche e private per
l'allevamento  della  fauna   selvatica   a   scopo   di   studio   e
ripopolamento;
   c)  formulano  proposte  in ordine all'ammissione di idonee specie
selvatiche;
   d)   formulano   proposte   per   l'istituzione   di   zone    per
l'addestramento  di  cani  e  per  le  gare  degli  stessi,  anche su
selvaggina allo stato naturale;
   e)  rendono  pareri  su  ogni  altra  questione  che  venga   loro
sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.