Art. 13. Comitati provinciali faunistici 1. I comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'art. 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attivita' faunistico-venatoria. 2. In particolare: a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale; b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonche' di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento; c) formulano proposte in ordine all'ammissione di idonee specie selvatiche; d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.