Art. 15.
           Istituzione del comitato provinciale faunistico
 
  1. Il comitato provinciale faunistico e' istituito dalla  provincia
competente  per  territorio e ha sede presso la stessa ammnistrazione
provinciale.
  2. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la  meta'  dei
componenti;  in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un
terzo dei componenti.
  3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
  4. I componenti il comitato decadono dalla  carica  in  coincidenza
con i rinnovi del consiglio provinciale.
  5.  Ai  componenti  il  comitato  compete  il trattamento economico
stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.