Art. 15. Istituzione del comitato provinciale faunistico 1. Il comitato provinciale faunistico e' istituito dalla provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa ammnistrazione provinciale. 2. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la meta' dei componenti; in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. 3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 4. I componenti il comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del consiglio provinciale. 5. Ai componenti il comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.