Art. 17.
         Composizione ed istituzione dei comitati direttivi
                degli ambiti territoriali di caccia.
 
  1. Il comitato direttivo dell'A.T.C. e' cosi' composto:
   a)   un   rappresentante   designato  da  ciascuna  delle  quattro
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello territoriale;
   b)  un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni
venatorie  riconociute,  maggiormente  rappresentative,  presenti  in
forma organizzata sul territorio;
   c)  un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni
naturalistiche   e   di   tutela    degli    animali,    maggiormente
rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
   d)  due  rappresentanti  designati  dalla provincia competente per
territorio, di cui uno in rappresentanza dei comuni;
   e) il responsabile  dei  servizi  veterinari  dell'azienda  U.S.L.
competente per territorio con funzioni consultive.
  2.   Il   comitato  e'  nominato  dalla  provincia  competente  per
territorio.  Se l'A.T.C. si estende nel territorio di  piu'  province
le   nomine,   nel   rispetto   della  rappresentanza  dei  territori
minoritari, sono fatte dalla provincia che ha il  maggior  territorio
ricompreso nell'A.T.C.
  3.  I  componenti  il  comitato  direttivo decadono dalla carica in
coincidenza con i rinnnovi del consiglio provinciale.
  4. Le prestazioni dei componenti  il  comitato  sono  volontarie  e
gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute
per la partecipazione alle sedute.