Art. 17. Composizione ed istituzione dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia. 1. Il comitato direttivo dell'A.T.C. e' cosi' composto: a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconociute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio; c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio; d) due rappresentanti designati dalla provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei comuni; e) il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda U.S.L. competente per territorio con funzioni consultive. 2. Il comitato e' nominato dalla provincia competente per territorio. Se l'A.T.C. si estende nel territorio di piu' province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C. 3. I componenti il comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnnovi del consiglio provinciale. 4. Le prestazioni dei componenti il comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.