Art. 18. Funzionamento del comitato direttivo dell'A.T.C. 1. All'atto dell'insediamento i componenti il comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il presidente. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del comitato. In tal caso l'amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al comitato.