Art. 18.
          Funzionamento del comitato direttivo dell'A.T.C.
 
  1.  All'atto  dell'insediamento  i componenti il comitato direttivo
dell'A.T.C. eleggono il  presidente.  Le  sedute  del  comitato  sono
valide  se e' presente la meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni
vengono adottate a maggioranza dei presenti.
  2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la
decadenza da componente del comitato. In tal  caso  l'amministrazione
provinciale  competente  provvede  alla  sostituzione,  acquisendo la
designazione  da  parte  dell'organismo  rappresentato  in  seno   al
comitato.