Art. 19.
  Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale
 
  1.  Nell'ambito  degli  obiettivi  del piano generale di sviluppo e
della pianificazione  urbanistico-paesistico-ambientale,  la  Regione
attua  il  riassetto  faunistico-venatorio  del  proprio  territorio,
provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.
  2. Il piano faunistico-ventorio regionale e'  formato  mediante  il
coordinamento   dei   piani   faunistico-venatori  provinciali  ed  e
finalizzato alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive
ed al contenimento naturale delle  specie  carnivore  e  delle  altre
specie,  nonche' al conseguimento della densita' ottimale ed alla sua
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e
la regolamentazione del prelievo venatorio.
  3.  Il  piano  individua,  tenendo   conto   della   pianificazione
territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli
areali  delle  singole  specie  selvatiche,  lo  stato  faunistico  e
vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica  delle  popolazioni
faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni
e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli
ambienti.
  4.  L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta
faunistica regionale e provvede al suo  periodico  aggiornamento.  La
Carta  e articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse
indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica.
La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta  regionale,
sentito  il  parere del comitato regionale faunistico, come strumento
per la stesura  e  gli  adeguamenti  periodici  della  pianificazione
faunistico-venatoria.