Art. 19. Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale 1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale. 2. Il piano faunistico-ventorio regionale e' formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed e finalizzato alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonche' al conseguimento della densita' ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti. 4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta e articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.