Art. 2.
            Attuazione normativa nazionale e comunitaria
 
  Gli  atti  comunitari  sulla  tutela  della  fauna  selvatica ed in
particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile  1979,
85/411/CEE  della  Commissione  del  25 luglio 1985, 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21  maggio
1992,  con  i  relativi  allegati, concernenti la conservazione della
fauna  selvatica  e  degli  habitat  naturali  e  seminaturali,  sono
recepite  ed  attuate  nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini
previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art.  9  della  legge  9
marzo 1989, n. 86.
  2.  La  presente  legge  costituisce,  altresi',  attuazione  delle
convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed  in
particolare  della  Convenzione  di  Parigi del 18 ottobre 1950, resa
esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di
Ramsar del 2  febbraio  1971,  resa  esecutiva  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione
di  Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto
1981, n.  503.