Art. 2. Attuazione normativa nazionale e comunitaria Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. La presente legge costituisce, altresi', attuazione delle convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.