Art. 20. Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale 1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle province i criteri di omogeneita' e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione. 2. Le province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano. 3. In caso di inerzia da parte delle province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano. 4. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, elabora, avvalendosi dell'istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio. 5. Il piano regionale faunistico-venatorio e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia. 6. Il piano faunistico-venatorio regionale e' soggetto a revisione periodica almeno quadriennale. 7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.