Art. 20.
  Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale
 
  1.   L'assessorato  regionale  della  difesa  dell'ambiente,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
trasmette  alle province i criteri di omogeneita' e congruenza per la
predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema
di   piano   provinciale   come   risultanti   dalla   pianificazione
faunistico-venatoria attuata dalla Regione.
  2.  Le province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti
di cui al comma 1, formulano  le  proprie  proposte  in  ordine  alla
definizione del piano.
  3.  In  caso di inerzia da parte delle province nell'adempimento di
cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la  Giunta  regionale,
su  proposta  dell'assessore  della  difesa  dell'ambiente, nomina un
commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.
  4. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente,  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  delle  proposte  delle  province,  elabora,
avvalendosi dell'istituto regionale per la fauna selvatica e  sentito
il  comitato  faunistico  regionale,  la  proposta di piano regionale
faunistico venatorio.
  5. Il piano regionale faunistico-venatorio e' approvato con decreto
del Presidente della Giunta  regionale,  previa  deliberazione  della
Giunta  medesima,  sentito  il  parere  della  commissione consiliare
competente in materia.
  6.  Il piano faunistico-venatorio regionale e' soggetto a revisione
periodica almeno quadriennale.
  7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso
di revisione del piano regionale faunistico venatorio.