Art. 21. Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale 1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro: a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente; b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonche' dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna: 1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento; 4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unita' territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti; 5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa; 6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; 7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie; c) l'indicazione della densita' venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia; d) l'indicazione della quota di partecipazione che puo' essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.; e) i criteri per la ripartizone degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87, relativamente a: 1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia; 2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria; 3) i finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonche' per i piani di immissione; f) le priorita', i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze; g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.