Art. 21.
         Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale
 
  1. Il piano  faunistico-venatorio  regionale  deve  contenere,  tra
l'altro:
   a)  l'individuazione  dei  comprensori  faunistici omogenei in cui
realizzare gli interventi di  riqualificazione  degli  habitat  delle
specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali
programmati a tutela dell'ambiente;
   b)  l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle
colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale  e
migratoria,  nonche' dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di
fauna selvatica proprie della Sardegna:
    1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e  di  cattura,
destinate  al  rifugio,  alla  riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
    2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
    3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento  della  fauna
selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;
    4)  degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo
di assicurare la  presenza  predeterminata  dei  cacciatori  in  tali
unita' territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e
commisurato alle risorse faunistiche presenti;
    5)  dei  centri  privati  di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale organizzati in  forma  di  azienda  agricola  singola,
consortile o cooperativa;
    6)  delle  zone  di  addestramento per i cani e per le gare degli
stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
    7) dei  territori  da  destinare  alla  costituzione  di  aziende
faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie;
   c)  l'indicazione della densita' venatoria programmata relativa ad
ogni ambito territoriale per la caccia e  dell'indice  massimo  delle
presenze compatibili per le forme speciali di caccia;
   d)  l'indicazione  della  quota  di partecipazione che puo' essere
richiesta ai cacciatori a copertura delle  spese  di  gestione  degli
A.T.C.;
   e)  i  criteri  per  la ripartizone degli introiti derivanti dalle
tasse di concessione di cui all'art. 87, relativamente a:
    1) i contributi da  erogarsi  ai  proprietari  o  conduttori  per
l'utilizzazione  dei  fondi  inclusi  nel  piano faunistico-venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
    2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari  o  conduttori
dei  fondi  per  i  danni,  non altrimenti risarcibili, arrecati alla
produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui  terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attivita' venatoria;
    3)  i  finanziamenti  da  erogarsi  alle  province per i piani di
miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale  di
fauna selvatica, nonche' per i piani di immissione;
   f)  le  priorita',  i  parametri  ed i criteri di erogazione delle
somme ripartite  come  alla  precedente  lettera  e)  fra  i  diversi
soggetti destinatari delle provvidenze;
   g)  la  ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione
degli interventi di studi, ricerche  e  programmi,  di  educazione  e
informazione  e  formazione  tecnica degli operatori incaricati della
gestione e della vigilanza.