Art. 22. Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie 1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territprio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attivita' agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonche' il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane. 3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.