Art. 22.
 Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica
                      e delle aziende venatorie
 
  1. L'estensione complessiva del territorio destinato  a  protezione
della  fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura, le zone temporanee  di  ripopolamento  e  di
cattura,  le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a
scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei  parchi
e  delle  riserve  naturali,  nazionali  e regionali, non deve essere
inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del  territprio
agro-silvo-pastorale   della   Regione.  In  dette  percentuali  sono
compresi i territori agro-silvo-pastorali ove  sia  comunque  vietata
l'attivita'   venatoria   anche   per   effetto   di  altre  leggi  o
disposizioni.
  2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale
si     intende     il     territorio     destinato      all'attivita'
agro-silvo-pastorale,  individuato  in base ai dati ISTAT, nonche' il
territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i  fiumi,  gli
incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.
  3.  L'estensione  complessiva  delle  aziende faunistico-venatorie,
delle  aziende  agri-turistico-venatorie  e  dei  centri  privati  di
riproduzione  della  fauna  selvatica allo stato naturale deve essere
contenuta  nella  percentuale  del  15  per  cento   del   territorio
agro-silvo-pastorale regionale.